Oblio oncologico
Il diritto all’oblio oncologico è il diritto previsto 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.
Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all’Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.
Di seguito, a puro scopo infomativo, si riporta la tabella sopramenzionata:
| Patologia oncologica | Caratteristiche | Anni dalla conclusione del trattamento attivo |
| Colon-retto | Stadio, qualsiasi età | 1 |
| Colon-retto | Stadio II/III, > 21 anni | 7 |
| Melanoma | >21 anni | 6 |
| Mammella | Stadio I/II, qualsiasi età | 1 |
| Utero, collo | >21 anni | 6 |
| Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
| Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1 |
| Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
Ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.