Oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico è il diritto previsto 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da  cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza  episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Tale periodo è ridotto a cinque  anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all’Allegato I, del Decreto del Ministero  della salute del 22 marzo 2024, il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.

Di seguito, a puro scopo infomativo, si riporta la tabella sopramenzionata:

Patologia oncologicaCaratteristicheAnni dalla conclusione
del trattamento attivo
Colon-rettoStadio, qualsiasi età1
Colon-rettoStadio II/III, > 21 anni7
Melanoma>21 anni6
MammellaStadio I/II, qualsiasi età1
Utero, collo>21 anni6
Utero, corpoQualsiasi età5
TesticoloQualsiasi età1
TiroideDonne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi1
Linfomi di Hodgkin<45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età5

Ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.